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Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato

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Messaggio  zesec Gio Ott 10, 2013 3:54 pm

Questi gli emendamenti approvati dal Senato, in attesa della votazione sul provvedimento nel complesso e del successivo passaggio nell'altra Camera:

11.11 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
       «1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
       1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
       2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
       3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI di cui all'articolo 188-bis.».


11.22 (testo 2)
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».
           Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio».


11.91
Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI», inserire le seguenti: «comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM,».

11.98
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
       «14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le parole: "e periferiche avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."»


11.103 (testo 2)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
       «3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».


11.500
Al comma 8, sostituire le parole: « il 31 gennaio 2014» con le seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».

11.1000
«Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»


Ultima modifica di zesec il Ven Ott 11, 2013 10:04 am - modificato 2 volte.
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Messaggio  fravi Gio Ott 10, 2013 5:04 pm

ma qualcuno che si prende a cuore di cambiare l'art. 11 del DM 52/2011 specificndo che si tracciano solo i pericolosi Question 
"art. 11 Informazioni da fornire al SISTRI ...  1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi oggetto della loro attività utilizzando i dispositivi....."
no poi diventa troppo semplice leggere le norme Twisted Evil
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Messaggio  oasi1970 Gio Ott 10, 2013 5:31 pm

tranquilli, entro il 10 Gennaio ci sarà una nota esplicativa...ce la faranno in tempi così stretti?

...se non fosse drammatico sarebbe da sbudellarsi dalle risate...

fra l'altro il ministro ha presentato il piano per la prevenzione dei rifiuti:
http://www.minambiente.it/comunicati/presentazione-del-programma-nazionale-di-prevenzione-dei-rifiuti

il sistri non è menzionato ma secondo me dovrebbe entrarci a pieno titolo come sistema per azzerare la produzione dei rifiuti pericolosi...
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Messaggio  zesec Ven Ott 11, 2013 10:10 am

Il resoconto stenografico provvisorio di ieri riportava un errore nella trattazione dell'emendamento 11.101 (proprio quello sulla nota esplicativa che il Ministero avrebbe dovuto emanare entro il 10 gennaio sull'istituzione per il servizio di risoluzione problemi in tempo reale). L'emendamento è stato respinto. Ho aggiornato il post iniziale, togliendolo dall'elenco di quelli approvati.

Nel frattempo il provvedimento complessivo è stato approvato dal Senato. Ora passa alla Camera dei Deputati.
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Messaggio  Dario Foresto Ven Ott 11, 2013 1:02 pm

C'è stato un ulteriore aggiornamento nel frattempo? Non mi trovo con alcuni punti riportati nel post iniziale rispetto a quelli che vedo sul sito del Senato ora.
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Messaggio  zesec Ven Ott 11, 2013 10:17 pm

Non mi stupirei. E non mi stupirei nemmeno si aver sbagliato a riportare qualcosa.
Dove non ti trovi?
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Messaggio  angel Sab Ott 12, 2013 12:04 am

Quindi l'emendamento 11.501(testo corretto) non è stato approvato??? Era quello che escludeva gli imprenditori agricoli dalla compilazione del registro.
Ho provato a dare un occhiata anche io ma non me ne intendo. Ho trovato (ma magari sbaglio e non centra niente) :
11.5500 (gia 11.501 testo 2 e 11.501 testo corretto): accantonato
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Messaggio  zesec Sab Ott 12, 2013 2:28 pm

Nemmeno io sono un grande esperto di regolamenti e attività parlamentari.
Però credo che l'emendamento che avrebbe dovuto modificare l'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (obbligo tenuta registro c/s) fosse il numero 11.5500 (con relativi sub emendamenti /1, /2, ecc..). L'emendamento è stato approvato nella I Commissione permanente (Affari Costituzionali) ma sul filo di lana (ultimo giorno) ha ricevuto parere contrario dalla V Commissione permanente (bilancio). Mi sembra di capire per mancanza di copertura finanziaria (art. 81 Cost.). Non chiedermi perché il cambiamento dell'art. 190 abbia bisogno di copertura finanziaria, perché questo mi è difficile da capire. Dai verbali della V Commissione posso solo intendere che è stata fatta una valutazione sulle conseguenze finanziarie in ordine alla funzionalità e ai costi del Sistri.
In ogni caso, a seguito del parere negativo della V Commissione, il relatore ha ritirato l'emendamento 11.5500 prima della votazione dell'aula del Senato (con l'effetto di far decadere anche tutti i sub emendamenti).
Il risultato è che, per adesso, l'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 resta così com'è.
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Messaggio  angel Sab Ott 12, 2013 6:29 pm

zesec ha scritto:Nemmeno io sono un grande esperto di regolamenti e attività parlamentari.
Però credo che l'emendamento che avrebbe dovuto modificare l'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (obbligo tenuta registro c/s) fosse il numero 11.5500 (con relativi sub emendamenti /1, /2, ecc..). L'emendamento è stato approvato nella I Commissione permanente (Affari Costituzionali) ma sul filo di lana (ultimo giorno) ha ricevuto parere contrario dalla V Commissione permanente (bilancio). Mi sembra di capire per mancanza di copertura finanziaria (art. 81 Cost.). Non chiedermi perché il cambiamento dell'art. 190 abbia bisogno di copertura finanziaria, perché questo mi è difficile da capire. Dai verbali della V Commissione posso solo intendere che è stata fatta una valutazione sulle conseguenze finanziarie in ordine alla funzionalità e ai costi del Sistri.
In ogni caso, a seguito del parere negativo della V Commissione, il relatore ha ritirato l'emendamento 11.5500 prima della votazione dell'aula del Senato (con l'effetto di far decadere anche tutti i sub emendamenti).
Il risultato è che, per adesso, l'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 resta così com'è.
Perfetto. L'importante è il risultato finale e cioè che non sia passato. Mi avrebbe "ucciso" economicamente.
Grazie mille:D Very Happy Very Happy 
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Messaggio  Admin Lun Ott 14, 2013 1:02 am

Il testo approvato dal Senato:

All’articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis"»;

al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale» sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l’applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

al comma 8, le parole: «il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività»;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI» sono inserite le seguenti: «comprendente, oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l’impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l’efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all’articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le seguenti: "e periferiche". All’attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».


http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/720173/index.html
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Messaggio  SA82 Lun Ott 14, 2013 10:09 am

Che ridere.. "proroga di due mesi del periodo di non applicabilità delle sanzioni successivo all’entrata in operatività del sistema.."
Le classiche cose all'italiana..
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Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato Empty E l'art.190?

Messaggio  BB Lun Ott 14, 2013 11:00 am

Scusate se insisto e mi auto-quoto, ma vorrei conoscere la vs. opinione in merito.
" Carissimi tutti, cercando l'ennesima conferma normativa della non-obbligatorietà per la registrazione c/s di rifiuti c&d non pericolosi (17 ecc ecc), mi sono accorta che hanno revisionato l'art. 188-ter ma all'art. 190 hanno lasciato i vecchi riferimenti sbagliati incompleti ecc dai quali si potrebbe desumere che chi non ha aderito al SISTRI nemmeno volontariamente ( Tafazzi d'Italia fatevi avanti) è obbligato a registrare tutto..
vi copincollo i riferimenti normativi così non vi scervellate troppo.

Art. 190: (...) i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere ECC ECC ECC.

BENE, copincollo ora l'art. 188-ter comma 2-non più diviso in lettere-modificato dal "FARE BIS":
Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

E IL COMMA 1? eccolo (se ce ne fosse bisogno).: 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

Ora, io dico: se io guardo il 190 (registri), e cerco chi è obbligato, questo articolo mi rimanda all'ottimo 188-ter comma 2 lettere a e b, lettere che non esistono più.
Quindi sto tranquilla che sono ancora esonerata...in quanto non si trovano più i riferimenti di chi è obbligato a registrare se non utilizza SISTRI... o rimango non-tranquilla e non-esonerata?
Perdonate il pippone ma m'è sorto l'amletico dubbio: devo o non devo?
Grazie, buon pranzo, buon lavoro e in bocca al lupo. O in c**o alla balena, o in groppa all'elefante. "
(post mio del 25/9/13 in "Decreto del fare 2": revisione del Sistri - pagina 7).

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Messaggio  mauro.sanciolo Lun Ott 14, 2013 1:49 pm

Il nuovo articolo 190 fa riferimento al comma 2 dell'articolo 188-bis, che rimane. Il DL101 invece è intervenuto sul 188-ter.
Il riferimento quindi non è saltato.


Ultima modifica di mauro.sanciolo il Lun Ott 14, 2013 2:13 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  BB Lun Ott 14, 2013 2:05 pm

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171&currentPage=1 ...
se andiamo (tutti assieme) all'art. 190, si ritrova ciò che io avevo riportato ovvero "Articolo 190 (Registri di carico e scarico)
1. ((Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,)) I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) (...)
scusa, mauro.sanciolo, qual'è la "nuova" versione che fa riferimento al 188-bis E NON al 188-ter???? me la sono persa x strada?
---POLEMICA MODE: OFF---
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Messaggio  mauro.sanciolo Lun Ott 14, 2013 2:11 pm

Mi cospargo il capo di cenere, avevo effettivamente letto male.
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Messaggio  oasi1970 Lun Ott 14, 2013 7:31 pm

Scusate la mia ignoranza, ma qualcuno può spiegarmi il significato di questa modifica:
al comma 8, le parole: «il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività»
Il comma 8 "originale" dice (sottolineo la parte interessante):
"In sede di prima applicazione, alle semplificazioni  di  cui  al comma 7 si procede entro il 3  marzo  2014;  tale  data  puo'  essere differita,  per  non  oltre  sei  mesi,  con  decreto  del   Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del  mare  se  cio'  si renda necessario al fine  di  rendere  operative  le  semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformita' del SISTRI alle norme e  finalita' vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo  e, per  quanto  riguarda l'operativita' del sistema, entro il 31 gennaio 2014. [...]"
(fonte: g.u. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/31/13G00144/sg)

Di fatto si "certifica normativamente" (perchè nei fatti è già evidente) che il collaudo del sistri avverrà dopo che il sistema è già partito; ho capito bene o mi sono perso qualche passaggio?

Chiedo questo non tanto per sottolineare l'ennesima sistri-porcata ma perchè, nel caso in cui la mia interpretazione sia corretta, c'è da chiedersi il perchè di questa modifica e personalmente mi sono dato tre possibili interpretazioni (che non necessariamente si escludono a vicenda):
1 - la necessità di giustificare il compenso alla commissione di collaudo;
2 - il fatto di aver modificato una data fissa con un termine lascia intravedere uno "stop and go"? (anche se in ogni caso rimarrebbe l'assurdo del termine del collaudo successivo al'inizio dell'operatività);
3 - le "operazioni di collaudo del sistema" in realtà sono "operazioni di collaudo del contratto con Selex"...
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Messaggio  Admin Lun Ott 14, 2013 10:16 pm

Di fatto si "certifica normativamente" (perchè nei fatti è già evidente) che il collaudo del sistri avverrà dopo che il sistema è già partito; ho capito bene o mi sono perso qualche passaggio?
Hai capito benissimo.
Passaggio che aiuta fino ad un certo punto, visto che non è dato conoscere, a noi comuni mortali, la data di costituzione della commissione di collaudo.


Ultima modifica di Admin il Mar Ott 15, 2013 12:36 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  sviluppo Mar Ott 15, 2013 11:03 am

Ma qual'è la data ultima per la conversione del decreto e dei rispettivi emandamenti?
Giusto per capire...le aziende iniziano ad aver paura che dal 2/11 ci possano essere sanzioni...
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Messaggio  zesec Mar Ott 15, 2013 12:10 pm

30 ottobre
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Messaggio  sviluppo Mar Ott 15, 2013 1:05 pm

zesec ha scritto:30 ottobre
Uaaaa...e quindi le aziende dovranno schiattare fino a fine mese per sapere se dal 2/11 ci saranno sanzioni o meno?...che gran bel paese è l'Italia...mad 
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Messaggio  mauro.sanciolo Mar Ott 15, 2013 8:15 pm

A questa pagina è possibile monitorare l'evoluzione del D.L. 101/2013: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/42153.htm
Vi si legge che ieri il provvedimento è stato assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato) in sede referente. E' prevista l'acquisizione dei pareri di altre commissioni. La discussione in aula si svolgerà nel corso della prossima settimana, sembrerebbe il 23 ( http://www.camera.it/leg17/76 , cliccare su "calendario").

A questo link è invece possibile reperire il testo ufficiale trasmesso dal senato: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0011070.pdf

crossfingers
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Messaggio  LoRe Ven Ott 18, 2013 2:50 pm

Salve a tutti.
Un'informazione in merito agli emendamenti proposti dal Senato: operativamente come è possibile coniugare l'obbligo di iscrizione di impianti che trattano rifiuti urbani pericolosi e il non-obbligo di iscrizione di Società che trasportano rifiuti urbani pericolosi?

L'impresa comunale (o affidataria del servizio) che gestisce la raccolta, ad esempio, di rifiuti tossici e/o infiammabili prodotti dai cittadini come fa a trasportare senza SISTRI ad un impianto che invece è sottoposto a SISTRI? L'impianto può accettare il carico senza scheda SISTRI ma accompagnato solo dal formulario?
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Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato Empty Intanto, alla Camera dei Deputati...

Messaggio  zesec Gio Ott 24, 2013 12:37 pm

Proposta emendativa del Governo, con parere positivo delle Commissioni e del Governo. Probabilmente, se alla Camera finiscono di scannarsi e di accusarsi di comunismo (vedere i resoconti di ieri sera per capire il livello dei vostri deputati)... riprendono la seduta e l'emendamento potrebbe andare in votazione oggi.
Certo che poi con questi nuovi emendamenti approvati, tutto dovrebbe tornare al Senato in seconda lettura... Ce la faranno entro il 30 ottobre?



11.500.

  All'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, capoverso 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.».
   b) Al comma 2, inserire prima di ogni parola: «pericolosi» la parola «speciali».
   c) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle relative sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».
   d) dopo il comma 12, inserire i seguenti:
  «12-bis. All'articolo 190, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
   a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d), del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g), del comma 3, dell'articolo 184;
   b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
   c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
   a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
   b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
  1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
   b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera pp).
  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
   a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
   b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
   c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
   d) per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.».
  «12-ter. All'articolo 190 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “i soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),”».
  «12-quater. All'articolo 193, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “Per gli enti e le imprese ...” fino alle parole: “ ... devono risultare almeno i seguenti dati: “sono sostituite dalle seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati”».
   e) Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato».

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Messaggio  Admin Gio Ott 24, 2013 12:56 pm

Grazie, dovrebbe passare.
Ne stanno discutendo adesso, sono arrivati all'articolo 4: http://webtv.camera.it/home
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Messaggio  angel Gio Ott 24, 2013 1:12 pm

zesec ha scritto:Proposta emendativa del Governo, con parere positivo delle Commissioni e del Governo. Probabilmente, se alla Camera finiscono di scannarsi e di accusarsi di comunismo (vedere i resoconti di ieri sera per capire il livello dei vostri deputati)... riprendono la seduta e l'emendamento potrebbe andare in votazione oggi.
Certo che poi con questi nuovi emendamenti approvati, tutto dovrebbe tornare al Senato in seconda lettura... Ce la faranno entro il 30 ottobre?



11.500.

  All'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, capoverso 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.».
   b) Al comma 2, inserire prima di ogni parola: «pericolosi» la parola «speciali».
   c) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle relative sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».
   d) dopo il comma 12, inserire i seguenti:
  «12-bis. All'articolo 190, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
   a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d), del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g), del comma 3, dell'articolo 184;
   b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
   c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
   a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
   b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
  1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
   b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera pp).
  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
   a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
   b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
   c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
   d) per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.».
  «12-ter. All'articolo 190 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “i soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),”».
  «12-quater. All'articolo 193, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “Per gli enti e le imprese ...” fino alle parole: “ ... devono risultare almeno i seguenti dati: “sono sostituite dalle seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati”».
   e) Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato».

Il Governo
Ma l' 1 ter (quello che esclude gli agricoltori dalla compilazione del registro) non era stato "eliminato"???
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