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Registro c/s dentista
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Rifiuti Sanitari
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Registro c/s dentista
Buongiorno a tutti!!!! un mio cliente dentista, mi domandava dove trovare informazioni per quanto riguarda la tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti, non è un'impresa!!!
Io ho trovato informazioni discordanti........
grazieeeeeeeeeeeeeeeee:D
Io ho trovato informazioni discordanti........
grazieeeeeeeeeeeeeeeee:D
claudia guerriero- Membro della community
- Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 10.11.10
Re: Registro c/s dentista
"1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico,
delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo
15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione
annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti
urbani". (art. 11, L. 29/2006)
Ciao
un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico,
delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo
15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione
annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti
urbani". (art. 11, L. 29/2006)
Ciao
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 50
Re: Registro c/s dentista
Grazie per la risposta, scusa ma a volte fanno i controlli e chiedono anche cose non previste!!!!
claudia guerriero- Membro della community
- Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 10.11.10
Re: Registro c/s dentista
okkio alle fregature però..
Se nella Vs. realtà ci sono 2 specialisti non può essere inquadrata come monospecialistica.
Senza togliere il fatto che non solo producete rifiuti sanitari, ma anche sviluppo e fissaggio, che non sempre sono associati alla attività del dentista ma anche ad altri collaboratori.
Inoltre, avendo più dipendenti rientrereste nella casistica di produttori di rifiuti pericolosi.
Per essere inquadrati come singoli professionisti e quindi per essere esentati dal MUD/registro sarebbe necessario avere formulari distinti per l’attività dei singoli specialisti che operano nello studio.
La definizione di attività di impresa viene data dal codice civile Articolo 2238
1. Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivita` organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. (ASSOGETTATO AD IMPRESA)
2. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II (TITOLO II DEL LAVORO NELL'IMPRESA : CAPO I Dell'impresa in generale )
ciao
Ale
Se nella Vs. realtà ci sono 2 specialisti non può essere inquadrata come monospecialistica.
Senza togliere il fatto che non solo producete rifiuti sanitari, ma anche sviluppo e fissaggio, che non sempre sono associati alla attività del dentista ma anche ad altri collaboratori.
Inoltre, avendo più dipendenti rientrereste nella casistica di produttori di rifiuti pericolosi.
Per essere inquadrati come singoli professionisti e quindi per essere esentati dal MUD/registro sarebbe necessario avere formulari distinti per l’attività dei singoli specialisti che operano nello studio.
La definizione di attività di impresa viene data dal codice civile Articolo 2238
1. Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivita` organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. (ASSOGETTATO AD IMPRESA)
2. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II (TITOLO II DEL LAVORO NELL'IMPRESA : CAPO I Dell'impresa in generale )
ciao
Ale
beltrale- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
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Età : 49
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